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LO STATUTO


TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – OGGETTO 

Art. 1

La Sezione di Treviso dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati, è costituita a norma degli articoli 1 e 6 dello Statuto Nazionale, è apartitica e senza scopo di lucro, ha sede in Treviso presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati.

Art. 2

La Sezione promuove in sede locale ogni iniziativa volta a realizzare gli obiettivi e gli ideali dell’A.I.G.A. perseguendo gli scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto Nazionale dell’A.I.G.A. e precisamente:

  a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un’idonea formazione professionale, agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense;

  b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e in particolare sul diritto ad un’effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

 c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

  d) diffondere i valori delle professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

            e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’A.I.G.A..

TITOLO II – SOCI – ISCRIZIONE – QUOTE

Art. 3

 Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età e siano liberamente esercenti a tempo pieno. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4

La Sezione è composta da soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti.

Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo della Sezione, ed effettivi quelli che si iscrivono alla Sezione medesima e sono in regola con il pagamento della quota annuale. Solo i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo.

Sono soci onorari le persone fisiche e gli enti ai quali il Congresso Nazionale A.I.G.A. deliberi di attribuire tale qualifica, in relazione a particolari attività svolte in favore degli scopi dell’Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione.

Infine sono soci benemeriti le persone fisiche e gli enti ai quali il Congresso Nazionale A.I.G.A. deliberi di attribuire tale qualifica, in relazione al versamento di una speciale quota d’iscrizione.

La domanda d’ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale delibera entro 15 giorni. In caso di rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

L’iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione. Per ogni biennio, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli iscritti e comunque entro il 31 maggio di ogni anno.

La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione, per dimissioni o per raggiunti limiti d’età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica la conserva sino al suo naturale rinnovo.

Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

Art. 5

Il patrimonio della Sezione è formato dalle quote di partecipazione dei Soci, nonché da eventuali contributi versati da persone e da enti che vengano accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

La Sezione ha l’autonomia amministrativa necessaria al suo funzionamento.

Art. 6

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione, con delibera che deve essere ratificata dall’Assemblea dei soci, e deve essere versata al Tesoriere entro il 31 maggio di ogni anno.

Nella quota associativa sono comprese la quota minima annuale di partecipazione deliberata ogni anno dall’Assemblea Nazionale dell’A.I.G.A. e la quota di contribuzione destinata esclusivamente all’attività della Sezione, non soggetta al contributo di cui all’art. 4, punto 4, dello Statuto Nazionale.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Tesoriere provvede al versamento a favore della Tesoreria Nazionale dell’A.I.G.A. della quota dovuta dalla Sezione.

TITOLO III – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7

Il Consiglio Direttivo attua i programmi deliberati dall’Assemblea dei soci della Sezione, nel rispetto delle norme statutarie ed in relazione agli orientamenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo assume tutte le deliberazioni relative al normale funzionamento della Sezione ed in particolare:

  a) determina l’oggetto ed il calendario delle assemblee e delle manifestazioni organizzate annualmente dalla Sezione deliberando a preventivo ed a consuntivo le relative spese;

  b) nomina commissioni di studio e di lavoro vigilando sull’effettivo svolgimento dei compiti ad esse assegnati;

 c) mantiene gli opportuni contatti con il Consiglio dell’Ordine e con gruppi ed associazioni esterne;

  d) vigila sul buon andamento della Sezione e dirime in prima istanza eventuali contestazioni e, nei casi più gravi, inoltra senza indugio ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionali;

 e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione salvo ratifica dell’Assemblea a norma dell’art. 20 del presente Regolamento.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono impugnabili avanti all’Assemblea convocata a norma del citato art. 20 del presente Regolamento.

 Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto dai sei Consiglieri di Sezione – oltre al Presidente – e da un numero variabile di componenti di diritto e resta in carica per due anni.

Sono eletti Consiglieri di Sezione i sei candidati i quali riportino il maggior numero di voti espressi dall’Assemblea elettiva prevista dal successivo art. 17.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che abbia maggiore anzianità associativa.

Nella prima seduta, da tenersi entro otto giorni dalle elezioni, il Consiglio Direttivo procede al suo interno alla nomina di uno o più Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere. 

Art. 9

I Consiglieri Nazionali sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con ogni altra carica all’interno del Consiglio Direttivo di Sezione.

I Consiglieri Nazionali possono presiedere Commissioni di studio e lavoro della Sezione.

Dei Consigli Direttivi di Sezione sono componenti di diritto, oltre ai già citati Consiglieri Nazionali, gli associati A.I.G.A. che siano componenti degli organi istituzionali, dell’Avvocatura, e in particolare i soci eletti nel Consiglio Nazionale Forense, nei locali Consigli dell’Ordine, nell’Assemblea dei Delegati o nella Giunta dell’O.U.A., nel Consiglio dell’Amministrazione della Cassa di Previdenza Forense.

Tutti i componenti di diritto del Consiglio Direttivo di Sezione sono privi del diritto di voto. 

Art. 10

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci della Sezione, ha la legale rappresentanza della Sezione ed è tenuto, tra gli altri, ai seguenti adempimenti :

 a) convoca, anche oralmente, il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese e ne presiede le riunioni;

 b) sovraintende a tutte le attività dei componenti il Consiglio Direttivo, coordinandone le mansioni;

 c) provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla designazione di delegati speciali scelti tra i soci, che lo assistano in attività o mansioni determinate;

 d) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e dello Statuto.

Il Presidente di Sezione è sottoposto alle incompatibilità di cui all'art. 17 punto 1 Statuto Nazionale.

Art. 11

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne fa le funzioni in caso di cessazione anticipata dalla carica ed è tenuto, tra gli altri, ai seguenti adempimenti:

  a) coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico;

  b) coordina l'attività delle Commissioni di studio e di lavoro e partecipa alle relative sedute.

Il Past- President ed il Vice-Presidente costituiscono, insieme con il Presidente, Ufficio di Presidenza, ed in tale veste cooperano ed affiancano il Presidente nei rapporti con le altre associazioni forensi e del mondo giudiziario e nei rapporti con il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di nomina di più Vice-Presidenti le funzioni sostitutive del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente che abbia maggiore anzianità associativa.

Art. 12

 Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura il tempestivo inoltro delle copie alla segreteria Nazionale nonché l'affissione all'albo Sociale. E' responsabile della regolare tenuta del libro dei verbali, cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dello schedario dei Soci e dirama gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Art. 13

Il Tesoriere custodisce il patrimonio della Sezione, tiene un registro della contabilità, conserva gli eventuali documenti giustificativi, rende il conto al Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea.

Cura che ogni spesa venga effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; provvede, infine, all'esazione delle quote associative annuali e ne cura tempestivamente l'inoltro al Tesoriere Nazionale.

Art. 14

Il Past-President cura l'incremento e lo sviluppo della Sezione; collabora in special modo con il Presidente nei contratti con le altre Sezioni, con le altre associazioni forensi e giudiziarie e con il Consiglio dell'Ordine.

Art. 15

I Consiglieri di Sezione curano preminentemente i rapporti con i Soci della Sezione e segnalano al Presidente le proposte per le varie attività

Art. 16

Le decisioni del Consiglio Direttive sono prese a maggioranza semplice presenti, purchè essi rappresentino almeno la metà dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del più anziano dei votanti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i soci che ne facciano richiesta.

Il Segretario redige il verbale delle riunione del Consiglio Direttivo e lo trascrive nel libro dei verbali della Sezione.

Tutti  i componenti il Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica in caso di tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni, ed il Segretario ha l'obbligo di inserire l'accertamento di detta decadenza all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva a quella nella quale la decadenza si è verificata. La decadenza opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto, valutate le eventuali giustificazioni.

In caso di decadenza, dimissioni e in ogni altro caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri dei Sezione, subentrano di diritto, nell'ordine, i candidati non eletti che abbiano riportato alle ultime elezioni il maggior numero di voti.

Nel caso di elezione per acclamazione ed in ogni altro caso in cui non vi siano aventi diritto, ovvero questi non possano e non vogliano accettare, la sostituzione dei componenti elettivi decaduti, dimessi o comunque cessati, avverrà per cooptazione.

La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di due terzi dei componenti. 

TITOLO IV - ASSEMBLEA - ELEZIONI

            Art. 17

L'Assemblea, espressione della volontà della Sezione, è convocata dal Consiglio Direttivo, a mezzo lettera, con preavviso di almeno tre giorni.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, normalmente entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la relazione del Presidente sull'attività della Sezione.

L'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo è convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque entro il mese di febbraio.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale.

L'iscrizione ha durata annuale che decorre dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno seguente.

Se l'assemblea elettiva ha luogo nel mese di gennaio o febbraio, hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa nell'anno precedente.

Art. 18

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria, con le stesse formalità previste dal precedente articolo, a cura del Consiglio Direttivo ed entro trenta giorni da una richiesta scritta indirizzata al Presidente da parte di almeno un quinto dei soci della Sezione.

Tale richiesta, come pure il preavviso di convocazione, devono contenere gli argomenti che verranno posti all'ordine del giorno.

Art. 19 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione. Essa è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci effettivi, in regola con il pagamento della quota annuale, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto di detti soci. Ogni socio potrà rappresentare per delega scritta un solo altro socio.

 Le votazioni, salvo quanto previsto dai successivi artt. 21 e 22 saranno effettuate per alzata di mano e le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 20

I soci effettivi in regola con la quota annuale che intendono porre la propria candidatura a Consigliere di Sezione o che intendano candidarsi per il Consiglio Nazionale, devono fare pervenire domanda scritta al Segretario almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Il Segretario, allo spirare del termine, cura l'immediata affissione all'Albo Sociale delle liste dei canditati.

Dette liste devono, inoltre, essere affisse nel locale in cui hanno luogo le elezioni.

I membri di diritto del Consiglio Direttive ed i componenti il Collegio dei Probiviri non possono essere eletti Consiglieri di Sezione.

Art. 21

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Se il numero dei candidati è pari al numero degli eligendi, si procede per acclamazione.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta solo un altro socio.

Per la elezione dei Consiglieri di Sezione ogni socio può esprimere quattro preferenze.

Per l'elezione dei candidati al Consiglio Nazionale, ciascun socio può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi dei consiglieri eleggibili in rappresentanza della Sezione, determinato a norma dell'art. 9 dello Statuto Nazionale.

Sono eletti candidati al Consiglio Nazionale coloro che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I delegati dell'Assemblea Nazionale sono eletti nell'Assemblea della Sezione tra i soci che nella stessa abbiano proposto la propria candidatura.

Il Presidente della Sezione trasmette senza indugio i relativi elenchi al Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'assemblea della Sezione deve eleggere anche i delegati al Congresso Nazionale, e i supplenti in numero pari agli effettivi.

Art. 22

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione.

 
   
 
   
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